Sommario: 1. Premessa. 2. Le scelte politiche nazionali. 3. Il rapporto di valori comuni con la felicità collettiva. 4. L?ipotesi della riammissione.
1. Poco più di un anno dalla ?uscita? del Regno Unito dall?Unione Europea (UE) e possiamo affermare che i tempi
non sono maturi per parlare di ?felicità? (più in generale A. Trampus, Il diritto alla felicità, Storia di un?idea,
Roma-Bari, 2008). Anzi. Tante questioni sono ancora aperte e nuove problematiche sono emerse in questo anno
che potremmo definire un ?limbo? tra il passato e il futuro. Non è ancora giunto il momento di tirare conclusioni
definitive (e affrettate), ciononostante alcune considerazioni vanno fatte (sulla tematica tra i tanti J. Ziller, Brexit:
avere o non avere un accordo, I Post di AISDUE, II, 2020; F. Fabbrini, Brexit. Tra diritto e politica, Bologna,
2021; G. Caggiano, Nota sulla Brexit e sulle nuove relazioni fra Unione europea e Regno Unito, I Post di AISDUE,
II, 2020; M. Gatti, EU Diplomacy after Brexit, in J. Santos Vara, R.A. Wessel (eds.), The Routledge Handbook on
the International Dimension of Brexit, Abingdon-on-Thames, 2020, p. 165ss.). Così che occorre ancora una volta
soffermarsi sulle scelte dei (tre) governi britannici che hanno gestito la c.d. ?Brexit?, non potendo, a tutt?oggi,
trarre alcuna conclusione definitiva attese le incertezze, la complessità delle tematiche e la mancanza di coerenza
del governo in carica segnatamente all?applicazione effettiva dell?EU-UK Trade and Cooperation Agreement (c.d.
?deal?) vale a dire, il (dis)accordo che dovrebbe regolare le relazioni con l?Unione europea e che, viceversa, non
sembra in grado di farlo (un resoconto più approfondito lo si trova nel mio Europa e Felicità. Prima durante e
dopo Brexit, Cosenza, 2021).
Le considerazioni che seguono affondano le radici in alcune banali riflessioni fatte prima, durante e dopo la lunga
e complessa gestazione che ha portatoal recesso del Regno Unito (UK) dall?Unione europea dopo più di quattro
anni di negoziati, tre governi e, talvolta, a tragiche votazioni dell?House of Commons e decisioni unanie della
Suprema Corte. In sostanza, ci si chiede, ancora oggi nel febbraio del 2022, se i cittadini britannici una volta
liberati dal ?giogo? dell?Unione europea ? quindi diventati ?extracomunitari? ? saranno (sono?) più felici dei
connazionali continentali cittadini dei singoli Stati membri e per ciò anche cittadini dell?Unione europea.
Peraltro, e va sottolineato, dal 1951 ? data della istituzione della (prima) Comunità europea del Carbone e
dell?Acciaio (CECA) ? si tratta del primo e unico caso di abbandono di uno Stato membro nella storia
dell?integrazione europea e, si auspica l?ultimo, confidando ancora nella bontà del progetto europeo ancorchè
segnali di insofferenza si rilevano a varie latitudini dell?Unione (S. Lattanzi, Nello scenario post-Brexit il
Tribunale offre dei chiarimenti in merito alla natura dell?accordo di recesso e delle decisioni ad esso relative, in
BlogDUE del 7 dicembre 2021).
Ci siamo chiesti se l?homo europaeus è oggigiorno felice.
Gli europei continentali, i cittadini UE e, soprattutto, le istituzioni unionali e i governi degli Stati membri hanno
come obiettivo prioritario il raggiungimento della felicità, della ?comune? felicità? E, se la risposta è positiva,
quale felicità?
Possiamo affermare che l?emozione della felicità ? avventura scivolosa ed eccitante al tempo stesso ? varia da
persona a persona, da luogo a luogo, da Regione a Regione, da Stato a Stato? Dal che se ne può ricavare che la
?buona politica? aiuta a raggiungere più facilmente la felicità? E pertanto il diritto, che ne è la sua espressione
materiale, tangibile e percepibile, è ? o può essere ? uno strumento essenziale a tal fine?
Nell?Europa istituzionalizzata dell?Unione europea che, com?è noto, rappresenta un caso pressoché unico al mondo
di processo pacifico, costituente e federale tra Stati sovrani (R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto
dell?Unione europea, Torino, 2020) a che punto stiamo? D?altro canto i cittadini britannici abbandonata
definitivamente l?Unione europea saranno (sono già?) ?felici e sovrani?, ovvero, più felici, liberi e sovrani di
quando erano anche cittadini dell?Unione europea?
Ergo, semplificando, felicità = sovranità? Quale sovranità? Degli Stati, dei governi e/o dei cittadini? (da ultimo L.
F. Pace, L?inapplicabilità della nozione di “sovranità” all?ordinamento giuridico dell?Unione europea: motivi
teorici e pratici. L?Unione quale soluzione della crisi dello Stato nazionale nel continente europeo, I Post di
AISDUE, IV, 2022, p. 213ss.). Riacquistare la sovranità (legislativa/decisionale) aiuta ad essere più felici? E
liberi? In un mondo globalizzato e sempre più interconnesso? E di conseguenza: integrazione europea versus
felicità/libertà? Ovviamente non si potrà rispondere a domande di tale portata quanto meno nel momento in cui
scriviamo, peraltro un?analisi più dettagliata delle ipotesi delle possibili conseguenze future sono state gia da me
esposte in altra sede (cit.); appare evidente tuttavia che a tutt?oggi tutte le tematiche dibattute dal 2016 sono
pressochè invariate e irrisolte. Con l?aggiunta di alcuni disservizi provocati dalla mancanza d?emblée delle regole
europee (senza averne previsto gli effetti) e di sempre crescenti movimenti separatisti ed autonomisti di talune
?Regioni? del Regno Unito.
2. L?esigua maggioranza dei cittadini britannici che nel referendum del 23 giugno 2016 sostennero che versavano
in una condizione di infelicità a causa dell?appartenenza del Regno Unito all?Unione europee ? e quindi attribuirne
tutti i motivi di insoddisfazione ? hanno ritenuto di doversi svincolare dalle regole unionali e fare da sè ricordando
i fasti dell?impero britannico (c.d. ?global Britain?).
A tutt?oggi non mi pare che i desideri dei cittadini britannici siano stati esauditi.
Peraltro, alla luce degli eventi e delle difficoltà del distacco emersi sia nel corso degli anni della negoziazione dei
due accordi internazionali per una uscita ?ordinata? del Regno Unito dalla UE, sia nella corretta applicazione del
deal, crediamo si possa affermare che non sono pochi i cittadini britannici che alla luce di quanto accaduto nel
2021 riconfiderebbero il loro voto (oltre il 60% secondo statista.com). Invertendo, ove consultati nuovamente, la
trascurabile maggioranza dell?esito del referendum del 2016 che, lo ricordiamo, è stata il 51.9% a favore del
?leave? ? cioè 17.410,742 voti ? rispetto al 48.1% del ?remain? ? cioè 16.141,241 voti. Per non scendere nel
dettaglio della tipologia dei votanti in rapporto alle variegate aree regionali e culturali del Regno Unito.
La situazione politica nel Regno Unito appare quindi fluida più che mai.
Come detto è prematuro tirare le somme di un divorzio annunciato già da anni (si veda la ricostruzione del ruolo
del Regno Unito nella UE sin dalla sua adesione nel mio Europa e Felicità. Prima durante e dopo Brexit, cit.)
posto che solo alla data del 31 gennaio 2020 ? vale a dire circa tre anni e mezzo dall?esito del referendum del 23
giugno 2016 ? il Regno Unito ha notificato all?Unione europea la sua volontà di recedere dal Trattato concludendo
con non poche difficoltà il Withdrawal Agreement entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e perfezionando
successivamente, con ulteriori problematiche, la definitiva procedura di uscita il 24 dicembre 2020 con l?EU-UK
Trade and Cooperation Agreement definito anche ?l?accordo della viglilia di Natale?. Dal 1° gennaio 2021 il
Regno Unito è quindi uno Stato ?terzo? rispetto all?Unione europea ma non è libero dagli impegni assunti e
sottoscritti nell?EU-UK Trade and Cooperation Agreement.
Ma gli esiti del deal, come si è visto nella pratica, almeno fino ad oggi, non sono per nulla soddisfacenti e le
difficoltà di una transizione ?ordinata? non è stata ancora raggiunta, laddove si consideri, com?è noto, la portata
di un accordo insoddisfacente per entrambe le Parti con molte clausole ?aperte?, transitorie, ancora oggi in via di
definizione. Ed inoltre, ad abundantiam, per il caos che si è venuto a creare nel Regno Unito all?indomani
dell?uscita dall?Unione con riguardo in particolare a varie fattispecie non disciplinate ovvero disciplinate male (per
fare qualche esempio: la questione della pesca, i controlli doganali terrestri, l?import-export verso la UE,
l?introduzione di visti generalizzati e la carenza di personale britannico in determinate categorie, l?inflazione
dovuta al rincaro dei prezzi, l?impatto negativo sull?economia (dati BCC-British Chamber of Commerce), il calo
del PIL (Obr-Office for Budget Responsibility) l?aumento delle tasse, la questione irlandese, il trasferimento di
alcune importanti banche e servizi finanziari in altre sedi continentali.
Tuttavia non vi è alcun dubbio che lo storico recesso del Regno Unito abbia costituito nei fatti uno spartiacque ?
giuridico, politico economico e sociale ? sia sul piano nazionale britannico sia su quello propriamente unionale
dell?Europa integrata (L. DANIELE, Brevi note sull?accordo di recesso dall?unione europea ai sensi dell?art. 50
TUE, in Il diritto dell?unione europea, 2017, p. 400). Turning point da considerare un?opportunità dalle istituzioni
europee e soprattutto dai governi più ?europeisti? al fine di progredire più speditamente verso un?integrazione
sempre più stretta e vicina ai cittadini. Ma pare che così non è stato finora.
Ricordando pure che le ripercussioni della Brexit si riscontrano anche nella dimensione extra-europea laddove si
considerino, da un lato, il mondo sempre più interconnesso e globalizzato, dall?altro, l?export/import di prodotti e
servizi ?europei? nei/dai mercati mondiali. Laddove il mercato unico (interno) europeo – quasi 448 milioni di
persone che stimola gli scambi e la concorrenza – offre ai cittadini e alle imprese UE una scelta più ampia di servizi
e prodotti e più favorevoli opportunità di lavoro. Con uno sguardo al futuro il mercato unico è fondamentale per il
successo delle transizioni verde e digitale; per la nuova strategia industriale e come fattore di stimolo per la
competitività, la crescita e la ripresa dalla crisi COVID-19.
In questa prospettiva si ritiene che Brexit sia stata una scelta affrettata e non ponderata come una decisione del
genere meriterebbe (inter alia D. Vitiello, L?impatto della Brexit sui dirittidei minori stranieri non accompagnati,
I Post di AISDUE, III, 2021, p. 78ss.). E? prevalso lo spirito populista che ha informato tutta la campagna
referendaria del 2016 e gli anni della negoziazione a danno della coerenza e della ponderazione. E ciò è
maggiormente grave ove si considerino i tre governi che si sono avvicendati per la transizione che non hanno
considerato che la popolazione è rimasta divisa ? un sostanziale 50% di opinioni divergenti ? sin dal referendum
del 2016 con almeno la metà dei cittadini britannici (?felici??) e parte delle istituzioni nazionali (anch?esse ?felici?
di rimanere nella UE?) a dir poco dubbiosi sulla bontà della scelta referendaria di lasciare l?Unione europea. Per
non parlare della questione ?Scozia?, che da fatto puramente interno al Regno Unito sta diventando una questione
squisitamente europea. Lo stesso dicasi per la spinosa questione irlandese. Il rapporto tra le due Irlande e i rapporti
con l?Unione europea (Protocollo oggi in discussione e rinegoziazione) è sempre stato il nodo più gravoso e rimane
a tutt?oggi una questione ancora non risolta e foriera di tensioni. Tralasciando altresì la questione ?Cornovaglia?
? la terra di Re Artù ? che da territorio-contea ?pro-Brexit? al referendum del 2016 parrebbe averci ripensato, in
quanto, essendo una delle regioni più estreme del profondo sud della Gran Bretagna, arretrata e depressa, necessita
assolutamente dei fondi UE anche in considerazione del 55% dei suoi prodotti destinati al?Unione europea da dove
peraltro provengono il 47% delle importazioni. La Brexit, in definitiva, ha scoperchiato il ?vaso di Pandora? e ad
approfittare del momento di incertezza potrebbero essere i movimenti indipendentisti sempre attivi nel Regno
Unito, anche del Galles che fino a pochi anni fa sembravano marginali. Brexit ha risvegliato il senso di
appartenenza nazionale (ricordiamo ?Cofiwch Dryweryn? del 1965) e molti gallesi dopo cinquecento anni di
sudditanza alla Corona inglese rivendicano una propria cultura specifica, più progressista di quella inglese, e più
incline all?integrazione europea.
3. La tematica della comune felicità nell?Unione europea va collegata ad altri valori e principi fondamentali
giacché, a nostro avviso e per gli obiettivi che ci si propone, appaiono intimamente collegati ? se non addirittura
indispensabili ? al raggiungimento della felicità, soggettiva ovvero collettiva.
Per specificare ulteriormente la presente analisi ha come punto di partenza non tanto la felicità dal punto di vista
filosofico bensì il ?right to pursuit of happiness? ? cioè a dire il diritto dell?individuo attraverso la collettività di
perseguire la felicità ? così come declinato nella nota formulazione ?rivoluzionaria? della Dichiarazione
d?indipendenza degli Stati Uniti d?America del 1776. Che, va sottolineato, è stata influenzata decisamente nella
sua redazione dagli intellettuali, illuministi e filosofi di quel secolo, italiani, europei e quindi americani, in
particolare da Gaetano Filangieri, autorevole giurista e intellettuale napoletano, una delle voci più prestigiose della
coscienza europea di quegli anni. Quindi la felicità, individuale e collettiva, come corollario della libertà, della
pace e della dignità attraverso il diritto e in particolare il diritto comune dell?Unione europea. Liberi ma rispettosi
dello stesso diritto.
Cicerone infatti, occorre ricordarlo, affermava servi legum sumus, ut liberi esse possimus.
Sicché, se alla base della scelta dei cittadini britannici è ipotizzabile la volontà di riappropriarsi dei tre valori
collegati ? ?felicità-sovranità-libertà? ? la scelta referendaria vorrebbe significare essere (più) liberi e felici rispetto
alla dipendenza dal diritto UE con il ritorno alla soggezione della (sola) legge britannica ritenuta più confacente e
idonea ai bisogni del Popolo di Sua Maestà.
Il che ci fa riflettere su di un punto a nostro parere paradossale: il Regno Unito, a ben vedere, non appare per nulla
una Nazione coesa e unitaria, con un solo Popolo e una sua identità unica ed indissolubile, bensì rappresenta uno
Stato composito costituito da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord che, quanto a diversità e disparità di
storia e cultura, non appare tanto più omogeneo e coeso dell?Unione europea.
Per i britannici, evidentemente, nell?Unione europea lo ?stare insieme? ? da più di quarant?anni ? come garanzia
della pace tra i Popoli, lo sviluppo economico comune e la comune protezione dei diritti universali e libertà
fondamentali non basta più; questo è un dato oramai evidente che richiama un egoismo politico tipico della potenza
imperiale. Eppure la pace tra i Popoli europei è innegabilmente un presupposto fondamentale a tutte le altre
prospettive che nessuno può contestare, laddove pace e felicità appaiono nella nostra breve analisi valori
strettamente collegati: l?uno postula l?altro, senza la pace ? militare, economica, sociale ? ovvero in periodo di
crisi economica reiterata negli anni, disagio sociale, povertà e aumento delle disuguaglianze ? non può esserci la
felicità dell?individuo e men che meno della collettività.
E questo è un punto fermo di queste brevi riflessioni. Non può esserci felicità se all?individuo (ma anche alla
collettività e soprattutto alle minoranze) non è riconosciuta e salvaguardata la sua dignità.
La dignità umana in quanto diritto inalienabile della persona.
L?applicazione sostanziale dei principi e valori testé citati costituiscono il fondamento del raggiungimento della
felicità nell?Unione europea prima durante e dopo Brexit. Secondo questa prospettiva, la morale che si evince è
che gli esseri umani sono felici se possono dare un senso alla loro vita e, ad esempio, rendendosi utili agli altri e
alla collettività.
4. Se è vero che ?Brexit means Brexit? ? espressione ambigua ed intrisa di un genuino populismo ? nel senso che
va rispettata la scelta del popolo britannico, è vero analogamente che c?è ancora chi non riesce a comprendere con
chiarezza cosa significhi concretamente quell?espressione, giacché, stante il caos generalizzato in cui versa il
Regno Unito, l?uscita dalla UE non ha ancora, a tutt?oggi, un significato univoco per tutti i cittadini britannici.
Anzi sembra che molte decisioni prese dal governo britannico siano in perfetta sintonia con il diritto dell?Unione
europea. In ogni caso il ?braccio di ferro? tra UK e UE continua ?oltre il recesso? soprattutto su tematica molto
importanti come i servizi finanziari o la revisione del Protocollo sull?Irlanda. Ciò perché l?EU-UK Trade and
Cooperation Agreement scaturito dalla snervante e difficile negoziazione è una sorta di compromesso al ribasso.
Come dire: si è deciso di non decidere; di codificare nell?accordo solo alcuni ?dossier?, posticipando le materie
più sensibili. E a tutt?oggi rimangono dossier aperti.
Appare evidente che le relazioni economico-commerciali del Regno Unito con l?Unione europea dopo circa mezzo
secolo di interdipendenza e coesione sono pressoché integrate e (inter)dipendenti. In una prospettiva di lungo
periodo è prevedibile che il Regno Unito si discosti parzialmente dalle politiche UE e possa optare per altre
?alleanze? commerciali (USA, Cina, Giappone, India, Australia ecc.), ma allo stato attuale occorre rilevare che gli
accordi già sottoscritti appaiono come una sorta di ?copia e incolla? degli accordi commerciali UE.
Secondo un sondaggio condotto da Ipsos MORI, una società di ricerche di mercato con sede a Londra, la gran
parte dei cittadini britannici è scontenta di come è stata gestita la post-Brexit. Prende corpo un?ipotesi che definirei
di ?fantapolitica? (ma ciò che sembra improbabile è pur sempre possibile): con un diverso governo, pur
considerando l?isolazionismo ed il patriottismo britannico, non sarebbe da escludere una scelta ?pragmatica? alla
luce degli eventi, vale a dire, una sorta di riavvicinamento del Regno Unito all?Unione europea ovviamente non è
dato sapere in che termini e in quale forma.
Qualora si trattasse di un ?rientro? a pieno titolo l?art. 50, par. 5 TUE sancisce in modo drastico che occorrerebbe
seguire la normale procedura di accesso ai sensi dell?articolo 49 TUE (?Se lo Stato che ha receduto dall?Unione chiede
di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all?articolo 49?).
Il Regno Unito, infatti, ove mai volesse riacquistare nuovamente lo status di membro dell?Unione europea
dovrebbe, senza alcuna agevolazione, rispettare la procedura di ammissione ordinaria che si applica
indistintamente a qualsiasi Stato ?europeo? sebbene sia stato già membro dell?Unione.
Affermava Pierre Mendès France autorevole politico ed intellettuale francese che ?non bisogna mai sacrificare il
futuro al presente???.
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