Il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19
Nassim Nicholas Taleb ha negato che il COVID-19 sia il Cigno Nero, l?evento imprevedibile che mette in crisi l?economia globale e che gli analisti economici non sono in grado di fronteggiare. Eppure tutti vedono aleggiare la sinistra sagoma di questo uccello raro. La morsa della crisi economica indotta dalla pandemia inevitabilmente mette alla prova i rimedi tradizionali per l?inadempimento patrimoniale. Nell?immediatezza e? la locazione commerciale ad essere finita nel mirino dei giuristi, spinti dalla preoccupazione per le sorti delle imprese commerciali che, costrette alla chiusura forzata dalle misure emergenziali contro la pandemia, sono tenute comunque per contratto al pagamento del canone di locazione. Le difficolta? del conduttore, tuttavia, sono solo della punta dell?iceberg di squilibri molto piu? ramificati del sinallagma contrattuale che scuotono quasi tutti i contratti della filiera produttiva e della distribuzione: componenti di prodotti che non arrivano alle imprese, impossibilita? o maggiori costi di distribuzione dei prodotti, annullamenti di massa degli ordini; azzeramento della domanda turistica e di trasporti. ?Nessuno si salva da solo? non e? solo una preghiera del Pontefice, ripresa presumibilmente dall?omonimo libro di Margaret Mazzantini, orientata alla coesione e alla solidarieta? sociale, ma sembra essere una massima sottesa ai diversi tentativi per riequilibrare i rapporti giuridico- economici scossi dalla crisi. Interventi per alcune tipologie di contratti1 sono stati da subito adottati dal legislatore per esonerare da responsabilita? contrattuale gli imprenditori impossibilitati a garantire gli impegni gia? assunti o per liberare dal vincolo contrattuale gli acquirenti che, per effetto delle misure restrittive, risultano impossibilitati a fruire dei servizi acquistati. Torna di forte attualita?, pertanto, la tematica del ?diritto delle sopravvenienze?2.
? Magistrato. Mail: p.serrao@csm.it. Il contributo e? stato accettato per la pubblicazione nell?ambito della call Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, su BioLaw Journal ? Rivista di BioDiritto.
1 In particolare, il D.L. n. 9 del 2020, il D.L. n. 11 del 2020 e l?art. 83 del D.L. n. 18 del 2020. Sulla legislazione emergenziale di questo periodo e il suo inquadramento costituzionale e sui problemi interpretativi sollevati gia? dal decreto legge n. 11 del 2020, v. G. Scarselli, Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l?emergenza da COVID 19, in www.judicium.it e anche anche P. Serrao d?Aquino, La riorganizzazione della giustizia civile al tempo del COVID. Commento alle misure introdotte dal decreto legge n. 18 del 2020, in www.federalismi.it.
2 F. Macario, Per un diritto dei contratti piu? solidale in epoca di ?Coronavirus?, in www.giustiziacivile.com; V. M Mattioni, Sul ruolo dell?equita? come fonte di diritto nei contratti, in Riv. Dir. Civ., 2014, 3, 567 e ss.; P. Gallo, Revisione del contratto ed equilibrio sinallagmatico, in Digesto civile, 2019.
2. Il factum principis
Si e? tentato di alleggerire la posizione del conduttore affermando che l?ordine o il provvedimento dell?autorita? amministrativa di chiusura dell?attivita? costituirebbe factum principis, evento imprevedibile e costituente forza maggiore3, che rende impossibile l?esecuzione della sua prestazione (art. 1256 c.c.).
Si tratta, pero?, solo una suggestione non utile allo scopo. L?errore non consiste nel qualificare tale evento come factum principis, ma nel ritenere che sia il pagamento del canone a divenire impossibile. Le imprese sono esonerate da responsabilita? per l?inadempimento delle prestazioni la cui esecuzione e? direttamente preclusa dalle misure restrittive, come quelle ricollegate alla fornitura di servizi presso l?esercizio chiuso oppure alla consegna di beni che non e? possibile distribuire o di prodotti che non possono essere finiti, non essendo arrivati alcuni loro componenti. Tale impossibilita? non si estende, invece, al pagamento del canone: secondo l?antico adagio genus nunquam perit, tale condizione puo? verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non gia? una somma di denaro4.
Neppure puo? sostenersi che la prestazione divenga soggettivamente impossibile: e? evidente, infatti, che non si puo? stabilire alcun automatismo tra la chiusura dell?attivita? e l?adempimento della prestazione pecuniaria per assenza di liquidita?, condizione che puo? essere determinata dalle ragioni piu? varie.
3 V. Cass., Sez. 3, n.